Sexting, quando gli smartphone diventano armi

Sexting, quando gli smartphone diventano armi

Ne avrete sicuramente sentito parlare, si tratta di una delle ultime tendenze diffusasi tra i più giovani e non solo. Tendenza che in pochissimo tempo ha mostrato i suoi effetti negativi, i cosiddetti danni collaterali, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno sociale che sta interessando le più svariate professionalità, dalla giurisprudenza alla psicologia.

Ma di cosa si tratta in concreto?

Il Sexting, termine coniato dalla stampa Britannica, nato dall’unione delle parole Sex + Texting, rappresenta l’invio di immagini a sfondo sessuale.

Questo fenomeno sta mettendo in discussione l’attuale normativa in molti campi, dalla privacy, alla libertà sessuale, alla pedopornografia, alla validità del consenso del minore.

La cronaca, più volte ci ha portato a conoscenza di episodi di Sexting terminati tragicamente, a volte anche con il suicidio di chi ne era protagonista.

Ma cosa sta succedendo? E come è possibile che la giurisprudenza non sia in grado di fermare tale fenomeno?

Semplicemente perché non ha gli strumenti per farlo, o almeno non ancora.

Numerose recenti sentenze hanno fatto emergere una necessaria revisione della normativa in materia di Detenzione e Cessione di materiale pedopornografico, sulla quale si sta già lavorando.

L’articolo 600 ter del codice penale punisce la DETENZIONE di materiale pedopornografico, e recita al primo comma quanto segue:

 "È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico";

La legge del 1998 non contemplava l’ipotesi (attuale) in cui il materiale “pedopornografico” venga autoprodotto.

Nel 600ter il legislatore parla di “utilizzazione del minore” che presuppone un’alterità, una diversità tra chi produce le foto o i video e chi in esso viene ritratto.

Il 600ter dunque non si applica ad ipotesi in cui il sexting nasce da un selfie, ovvero un autoscatto, in quanto l’autore delle foto e il soggetto rappresentato nelle immagini, sono la stessa persona.

Ecco dunque il problema principale che mette in discussione tutta la normativa seguente.

Infatti, la foto che il/la minore si scatta da solo/a e volontariamente invia ad un suo/a amico/a, che a sua volta la diffonde in rete, non rispettando i canoni previsti dal 600 ter, non essendoci “UTILIZZAZIONE” del minore, impedisce di conseguenza, alla giurisprudenza, di intervenire per punire coloro che diffondono il materiale poiché non si configura il reato di cui all’art. 600 quater del c.p. ovvero la Cessione di materiale pedopornografico, non trattandosi quest’ultimo, di materiale prodotto come stabilito dal 600ter.

La revisione dunque si rende necessaria perché quando, nel 1998, il legislatore emanò la legge n.269 per arginare il fenomeno della pedopornografia, non poteva certo immaginare che un decennio più tardi la tecnologia, gli smartphone e i social avrebbero cambiato completamente modalità e strumenti attraverso i quali le immagini a sfondo sessuale sarebbero state trasmesse.

Se l’atto sessuale che coinvolge un minore è immortalato in un’immagine, esso diventa pedopornografico, in quanto corrisponde alla definizione contenuta nell’art. 600-ter, ciò però non comporta che diventi automaticamente illecito perché la norma richiede che il materiale sia realizzato con l’utilizzazione del minore.

È evidente che le norme sulla pedopornografia, così come sono formulate oggi, non riescono a disciplinare questi fatti, soprattutto perché le norme attuali attribuiscono il massimo disvalore (causato alla vittima minore) alla “produzione” del materiale, perché è in questa fase che l’autore entra in contatto con il minore ed è qui che il bene giuridico viene posto maggiormente in pericolo.

Diversamente avviene nelle condotte che si inseriscono nel sexting, dove tendenzialmente la creazione del materiale è volontaria, mentre è attraverso la “diffusione” delle immagini che si arreca l’offesa.

 


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