Una donna di 35 anni, argentina e disoccupata, si è vista negare dal Tribunale di Treviso l’assegno di mantenimento da parte dall’ex marito. In particolare, i giudici hanno motivato la loro decisione affermando che il solo divario economico tra ex coniugi non possa rappresentare la ragione unica e fondante per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
LA VICENDA: a ricorrere in Tribunale è stato il marito, che oltre a richiedere lo scioglimento del matrimonio ha chiesto anche il rigetto dell’assegno di divorzio.
Si tratta di due coniugi sposati in Venezuela con il regime di separazione dei beni. Nell'udienza presidenziale veniva disposta la corresponsione dell'assegno mensile di 1500 euro a favore della moglie. L'uomo, dipendente di un'azienda italiana in Argentina, percepirebbe uno stipendio di circa 4.600 euro e sarebbe proprietario di un immobile in Italia, per il quale paga 1.000 euro di mutuo mensili. La moglie invece, laureata in commercio estero e residente in Italia si sarebbe nel frattempo dimessa dall'azienda presso cui lavorava e da un'altra attività procuratale dal marito. La donna avrebbe dichiarato di essersi trasferita in Italia proprio per il marito, lasciando la carriera e la famiglia per scelta condivisa dal coniuge. Qui non avrebbe trovato lavoro per causa della lingua, nonostante diversi corsi di italiano, ragione per la quale ha richiesto un assegno di mantenimento di 1.900 euro mensili.
Applicando i principi sanciti dalla Cassazione a Sezioni Unite alla moglie non è stato riconosciuto alcun assegno di divorzio in quanto:
- la richiedente ha 35 anni ed è laureata, anche se al momento non ha un impiego ma ha un'età che le consente di reinserirsi nel mondo del lavoro;
- nel 2018 ha percepito 15.000 euro a titolo di assegno di mantenimento da parte del marito;
- risiede in Italia, ma non fornisce documentazione da cui risulti l'ammontare del canone sostenuto per la locazione;
- il matrimonio è durato 10 anni e dallo stesso non sono nati figli;
- non vi è prova del fatto che la scelta di lasciare il lavoro sia stata condivisa anche dall'ex marito;
- non è credibile che dal 2014 la stessa sia stata scartata dai colloqui di lavoro per problemi di lingua;
- non risulta che la stessa si sia sacrificata in modo apprezzabile o abbia contribuito alla formazione o all'aumento del patrimonio familiare.
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