▪️ LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Nel caso in cui la separazione sia consensuale, saranno i coniugi, aiutati dall’avvocato, a trovare un accordo per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento. Il Tribunale, dopo aver accertato l’equità dell’accordo, soprattutto a tutela dell’interesse della prole, procederà all’omologazione delle condizioni sancendo la separazione legale. I dettagli sul mantenimento potranno essere poi cambiati senza attendere un nuovo giudizio di omologazione.
Differente è il caso in cui i due coniugi non riescono a trovare un accordo o nel caso in cui viene proposta da parte di uno dei due una richiesta di addebito. Il giudice ha il compito di stabilire a chi dei due attribuire le eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali, che quindi non potrà beneficiare di alcun assegno, e dettare le varie condizioni all'interno di una separazione giudiziale. La determinazione dell’assegno di mantenimento avviene in ogni caso anche se nessuna delle parti ha richiesto l’addebito ed è in relazione alla parte che risulta più svantaggiata per la fine del vincolo matrimoniale, non riuscendo più a sostenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza. Il compito del giudice è quello di riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata, quantificando il giusto valore del mantenimento. Nel caso in cui ci sia un mancato adempimento da parte del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno, il giudice potrà disporre il sequestro dei beni o richiedere l’intervento di terzi per versare quanto dovuto.
▪️ L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MINORI
Di natura diversa è invece l’assegno versato da un coniuge all'altro per il mantenimento dei figli minori. Il Codice Civile impone ai coniugi separati o divorziati il dovere di sostentamento della prole per tutelare l’interesse superiore della crescita dei figli. La Giurisprudenza recente (Cassazione sentenza n. 15556 del 14.7.11 e n. 21649 del 21.10.10) ha confermato che “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio occorre tenere in considerazione la situazione economica dei genitori e le esigenze del minore” attraverso una “ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti”. L’intervento giudiziale non è previsto nel caso in cui le parti riescano a trovare un accordo che preveda un’equa distribuzione dei doveri nei confronti della prole. Quando i coniugi non trovano alcun accordo, la legge concede all'organo giudicante il più ampio potere discrezionale in ordine alla determinazione del mantenimento.
▪️ L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI
Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne perdura fin quando quest’ultimo non ottenga un’indipendenza economica, pertanto gli obblighi di assistenza materiale dei genitori si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età e cessa solamente quando egli sia in grado di occuparsi autonomamente al proprio sostentamento grazie ad un lavoro adeguato e alle sue prospettive di crescita professionale. Nel caso in cui il figlio perde il lavoro, grazie al quale aveva raggiunto la sua autonomia, l’obbligo del mantenimento rimane comunque estinto. Il giudice, nel determinare il quantum, ha il compito di verificare le reali intenzioni del figlio maggiorenne nella ricerca di un lavoro al termine del suo percorso scolastico. Il Tribunale potrà revocare il diritto al ricevimento dell’assegno mensile nel caso in cui venisse accertata inoperosità nel tentativo di raggiungere l’indipendenza economica. L’obbligo di mantenimento decade anche nel caso in cui il figlio maggiorenne che sia stato messo nelle condizioni di rendersi autonomo non abbia saputo o voluto ottenere la propria indipendenza. Tuttavia, il raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica non sono elementi sufficienti a giustificare una sospensione del versamento dell’assegno. Tale dovere da parte del genitore può mutare o estinguersi solo attraverso una procedura di carattere giuridico o tramite un accordo consensuale.
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